Sez. 2, Sentenza n. 575 del 04/10/1978 Ud. (dep. 16/01/1979) Rv. 140854 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI.*
Il possesso della refurtiva puo costituire di per se prova della sottrazione della cosa da parte del possessore quando, oltre al nesso di immediatezza cronologica tra il furto e il possesso, concorrano altri elementi di prova che portino sul piano logico ad escludere che il possesso tragga titolo da altre fonti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)