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Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015 (Rv. 635808 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Notizie non rilevabili dagli atti processuali - Acquisizione - Ammissibilità - Limiti - Fatti che le parti hanno l'onere di provare.
Stato
decisa il 2015-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635808-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE

Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)