Sez. 1, Sentenza n. 202 del 26/02/1971 Ud. (dep. 27/07/1971) Rv. 118837 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITA DI DIFESA - AGGREDITO CHE ABBIA DISARMATO L'AGGRESSORE - INSUSSISTENZA DEL PERICOLO ATTUALE - USO DELL'ARMA - ESCLUSIONE DELLA SCRIMINANTE.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITA DI DIFESA - AGGREDITO CHE ABBIA DISARMATO L'AGGRESSORE - INSUSSISTENZA DEL PERICOLO ATTUALE - USO DELL'ARMA - ESCLUSIONE DELLA SCRIMINANTE.*
In tema di legittima difesa il 'pericolo attualè non permane anche dopo che l'aggressore sia stato disarmato e l'arma sia passata nelle mani dell'aggredito che con essa ormai lo fronteggi, poiche in tal caso le posizioni sono ormai invertite e solo se l'aggressore compisse o tentasse di compiere altri Atti di violenza si ripresenterebbe una nuova incombente situazione di pericolo che legittimerebbe l'uso dell'arma. Ne consegue che, non verificandosi tale ipotesi, l'uso dell'arma non puo essere rapportato ad una volonta preventiva o difensiva, ma ad una volonta reattiva e non ha alcun rilievo che siano molti o pochi quelli che alla stessa riescono a sottrarsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)