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Sez. L, Sentenza n. 1698 del 04/05/1977 (Rv. 385414 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INAPPLICABILITA DEGLI SPECIALI CRITERI DI COLLEGAMENTO EX ART 413 COD PROC CIV - RICORSO SUPPLETIVO ALLE NORME ORDINARIE - LIMITI - APPLICABILITA DELL'ART 20 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385414-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INAPPLICABILITA DEGLI SPECIALI CRITERI DI COLLEGAMENTO EX ART 413 COD PROC CIV - RICORSO SUPPLETIVO ALLE NORME ORDINARIE - LIMITI - APPLICABILITA DELL'ART 20 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

L'art 413 quarto comma (nuovo testo) cod proc civ, in tema di Determinazione della Competenza per territorio nelle controversie soggette al rito del lavoro, prevede il ricorso alle norme ordinarie solo in via suppletiva, per il caso di inapplicabilita degli speciali criteri di collegamento dettati nei precedenti commi, e con esclusivo riguardo alle Disposizioni contenute nell'art 18 cod proc civ (foro generale delle persone fisiche). In dette controversie, pertanto, rimane comunque preclusa l'applicabilita dell'art 20 cod proc civ, sul foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. (V 674/76, mass n 379326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)