Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 30/03/1989 (Rv. 462355 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE - OGGETTO DI STENDITOIO COLLOCATO SUL FONDO VICINO - AZIONE PER LA RIMOZIONE - NATURA - NEGATORIA SERVITUTIS.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE - OGGETTO DI STENDITOIO COLLOCATO SUL FONDO VICINO - AZIONE PER LA RIMOZIONE - NATURA - NEGATORIA SERVITUTIS.*
L'Azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, "gocciolio di panni e creazione di ombra") deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., implicando i fatti posti in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui Esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 849
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)