diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 375 del 1998

Decisione
decisa il 1998-11-11, depositata il 1998-11-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:375
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 24238

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Condizioni soggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive
  • Applicabilità agli imputati minorenni
  • Irragionevole eguale trattamento degli imputati minorenni e di quelli maggiorenni
  • Violazione del principio della funzione rieducativa della pena
  • Questione relativa ad una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto la Corte, con la sentenza n. 16 del 1998, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <<nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni>>. red.: G. Leo

Norme impugnate

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Massima n. 24239

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Condizioni oggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive
  • Applicabilità agli imputati minorenni
  • Dedotto irragionevole eguale trattamento degli imputati minorenni e di quelli maggiorenni nonché violazione del principio della funzione rieducativa della pena
  • <<Ipotesi di reato non compresa tra le esclusioni oggettive indicate nell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689>>
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto <<il reato contestato nella specie non è compreso tra le esclusioni oggettive indicate nell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689>>. red.: G. Leo

Norme impugnate

  • art. 60 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
punto 1
Ritenuto che nel processo a carico di un minorenne, imputato del reato di ricettazione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Cagliari, ha, con ordinanza del 26 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 59 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non escludono che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive ed oggettive per la sostituzione delle pene detentive"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando l'atto di intervento relativo alla medesima questione promossa con ordinanza del 13 febbraio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari.
punto 2
Considerato che la questione incentrata sull'art. 60 della legge n. 689 del 1981 è manifestamente inammissibile non essendo il reato nella specie contestato ricompreso fra le esclusioni oggettive indicate in detto articolo; che questa Corte, con sentenza n. 16 del 1998, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni", e che, dunque, anche tale questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze