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Sez. U, Ordinanza n. 407 del 11/01/2011 (Rv. 616174 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Sentenza sul merito - Mancata proposizione di appello - Conseguenze sulla giurisdizione - PossibilitĂ  di eccepire il difetto di giurisdizione successivamente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini.
Stato
decisa il 2011-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616174-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

La parte che ometta di proporre appello avverso il punto della sentenza di primo grado che rigetti la sua domanda nel merito, non può censurarla (dinanzi alla Corte di cassazione) sotto il profilo del difetto di giurisdizione, contenendo essa una statuizione di merito il cui passaggio in giudicato determina la definitiva affermazione della giurisdizione del giudice adito sull'intera controversia. (Nell'enunciare il principio la S.U. hanno dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini proposta ai fini della contestazione della questione di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)