Sez. 3, Sentenza n. 5382 del 03/06/1994 (Rv. 486863 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Immobile locato adibito a più usi - Disciplina applicabile - Criterio dell'uso prevalente - Espletamento nell'immobile di attività di vendita al minuto - Spettanza dell'indennità al conduttore esplicante tale attività in maniera esclusiva o prevalente.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere
Poiché nell'ipotesi in cui l'immobile locato sia adibito ad usi diversi la disciplina applicabile è quella relativa all'uso prevalente, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, compete al conduttore dell'immobile adibito per uso non abitativo soltanto quanto l'attività di vendita al minuto, con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia esclusiva o prevalente, rispetto ad altre attività eventualmente esercitate nello stesso locale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)