Sez. 3, Sentenza n. 3284 del 16/11/1971 (Rv. 354751 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - DIFETTO DI SPECIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - DIFETTO DI SPECIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sulla genericita o sulla mancata specificazione e pertinenza dei fatti dedotti nella formulazione dei capitoli di prova costituisce apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito, la cui valutazione, di natura discrezionale, non e soggetta a Sindacato di legittimita, quando sia sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici. (V 356'69, mass n 338365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)