Sez. 1 - , Sentenza n. 18220 del 05/07/2019 (Rv. 654656 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTO MORALE | Diritto d’autore - Diritto morale - Paternità di tavole disegnate - Mancata indicazione sui singoli volumi - Lesione del diritto - Conseguenze - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTO MORALE
L'art. 20 l. n. 634 del 1941, che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che "il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato. (Nell'esprimere il principio la S.C. ha statuito che deve riconoscersi la violazione del diritto morale d'autore, e il conseguente ristoro del pregiudizio sofferto, quando, pubblicate le tavole disegnate da quest'ultimo su tutti i diversi volumi di un'opera, l'annotazione del nome sia contenuta soltanto nell'ultimo volume, peraltro venduto separatamente).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 20 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)