diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6421 del 10/12/1979 (Rv. 403154 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INDAGINI SENZA LA PRESENZA DEL GIUDICE - INIZIO DELLE OPERAZIONI - COMUNICAZIONE ALLE PARTI DEL GIORNO, ORA E LUOGO D'INIZIO - FORMA - OMISSIONE - RINNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - DESUNZIONE DI ARGOMENTI DI PROVA DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO ALLE OPERAZIONI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403154-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INDAGINI SENZA LA PRESENZA DEL GIUDICE - INIZIO DELLE OPERAZIONI - COMUNICAZIONE ALLE PARTI DEL GIORNO, ORA E LUOGO D'INIZIO - FORMA - OMISSIONE - RINNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - DESUNZIONE DI ARGOMENTI DI PROVA DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO ALLE OPERAZIONI - DIVIETO.*

Ai sensi del primo comma dell'art 90 disp att cod proc civ, il consulente tecnico autorizzato, a norma dell'art 194 cod proc civ, a compiere indagini senza la presenza del giudice deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto di cancelleria, da comunicarsi, a norma dell'art 170 cod proc civ, non alla parte personalmente ma al procuratore costituito. Pertanto, allorche, in una controversia in tema di invalidita pensionabile, siano state omesse entrambe tali forme di comunicazione, il giudice deve disporre la rinnovazione della comunicazione stessa nei modi di legge e non puo desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, dalla mancata partecipazione dell'assicurato alle operazioni peritali, difettando l'indispensabile presupposto della rituale comunicazione dell'inizio delle medesime. (V 1643/76, mass n 380413).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)