Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 200 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15400
- Processo penale
- Procedimenti riguardanti i magistrati
- Competenza territoriale
- Mancata previsione, in particolari ipotesi, dello spostamento di competenza
- Lamentata turbativa della serenità ed imparzialità del giudice
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente inammissibile in quanto richiedente scelte discrezionali rimesse alla competenza del legislatore. - O. nn. 261/1989 e 573/1989.
Norme impugnate
- art. 41-bis codice di procedura penale del 1930
- legge 22 dicembre 1980, n. 879
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati che abbiano la astratta possibilità di intervenire nell'iter dello svolgimento del procedimento stesso per essere entrati, successivamente al fatto-reato, a far parte dell'ufficio naturalmente competente in primo o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che della questione ora sollevata è stata già dichiarata la manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze