Sez. 1, Sentenza n. 280 del 23/01/1985 (Rv. 438505 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DEL FONDO AL MOMENTO DEL FATTO ILLECITO - RIVALUTABILITÀ DELL'IMPORTO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DEL FONDO AL MOMENTO DEL FATTO ILLECITO - RIVALUTABILITÀ DELL'IMPORTO.*
Il risarcimento del danno, spettante al proprietario del fondo occupato, qualora l'occupazione si sia illegittimamente protratta oltre il biennio, senza l'adozione del decreto di espropriazione, ed il bene sia stato irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica, va determinato con riferimento al valore che il fondo medesimo aveva al momento del fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che ha determinato l'Estinzione del diritto dominicale del privato e la sua acquisizione a titolo originario da parte dell'amministrazione, e, cioè, al momento della scadenza del biennio, se la radicale trasformazione del fondo si sia già verificata, ovvero del verificarsi della stessa, se posteriore a quella scadenza, ferma restando la rivalutazione del relativo importo, in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta, fino alla data della decisione. (V 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)