Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 15/11/2001 Ud. (dep. 05/02/2002) Rv. 221057 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Pubblicazione di articolo riproduttivo di un'arringa difensiva - Scriminante del diritto di cronaca - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa non è configurabile la scriminante del diritto di cronaca per il solo fatto che il contenuto dell'articolo diffamatorio sia riproduttivo di un'arringa difensiva svolta in sede dibattimentale poiché nel processo l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può perdere il carattere dell'illiceità solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che in assenza di dette condizioni la pubblicità del dibattimento non può valere di per sè a legittimare la pubblicazione della notizia in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)