Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 05/05/1978 (Rv. 391504 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - VOLONTA DEI SOCI - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - DOMANDA DI UN SOCIO TENDENTE ALL'ESCLUSIONE DELL'ALTRO SOCIO - SOCIETA DI SOLI DUE SOCI - PRESUPPOSTO DELLA DOMANDA - CONSEGUENZE - PROVA - ONERE - RIPARTIZIONE - ECCEZIONE SPECIFICA DEL CONVENUTO TENDENTE A PROVARE UNA PLURALITA DI SOCI NELLA SOCIETA - NECESSITA - FUNZIONE.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - VOLONTA DEI SOCI - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - DOMANDA DI UN SOCIO TENDENTE ALL'ESCLUSIONE DELL'ALTRO SOCIO - SOCIETA DI SOLI DUE SOCI - PRESUPPOSTO DELLA DOMANDA - CONSEGUENZE - PROVA - ONERE - RIPARTIZIONE - ECCEZIONE SPECIFICA DEL CONVENUTO TENDENTE A PROVARE UNA PLURALITA DI SOCI NELLA SOCIETA - NECESSITA - FUNZIONE.*
Costituisce un presupposto processuale della domanda, proposta da uno dei soci ai sensi del terzo comma dell'art 2287 cod civ e tendente ad escludere l'altro dalla societa, la circostanza che la societa stessa e costituita da due soci soltanto. Tale presupposto, che condiziona l'esperibilita della tutela giuridica prevista dallo ordinamento per la pretesa affermata, deve sussistere al momento della proposizione della domanda e deve essere provato da colui che la allega. Incombe invece sul convenuto, che intenda paralizzare la domanda, eccepire specificamente e provare che della societa in questione fanno parte anche altri soci, in modo che la sua pretesa espulsione non puo essere richiesta direttamente al giudice, dovendo essere deliberata dalla maggioranza dei soci. La necessita della eccezione specifica e posta per consentire all'attore la deduzione della prova contraria con la quale dimostrare che, al momento della proposizione della domanda, quegli altri soci non erano ancora tali ovvero avevano cessato di esserlo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)