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Sez. 6, Sentenza n. 1593 del 19/11/1968 Ud. (dep. 18/01/1969) Rv. 109976 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - TENTATIVO - SINGOLI REATI - ESTREMI - CONFIGURABILITA DEL TENTATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109976-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - TENTATIVO - SINGOLI REATI - ESTREMI - CONFIGURABILITA DEL TENTATIVO - ESCLUSIONE.*

Presupposto del delitto di cui all'art.322 cod.pen. e la mancata accettazione da parte del pubblico funzionario della offerta o della promessa fatta dal privato. La fattispecie criminosa configura in sostanza un tentativo di corruzione attiva che il legislatore ha elevato a figura autonoma di reato per evitare che potessero rimanere impuniti, per il principio sancito dall'art. 115 cod.pen. in ordine alla istigazione non accolta, fatti tendenti ad insidiare il senso di rettitudine e di disinteresse che deve sempre accompagnare l'Esercizio delle pubbliche funzioni. Non e, pertanto, configurabile il tentativo rispetto all'ipotesi criminosa di cui all'art. 322.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)