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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1960

Decisione
decisa il 1960-04-05, depositata il 1960-04-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:23
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1016

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Ordinanza che lo promuove
  • Incertezza sull'oggetto del giudizio di costituzionalità
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ordinanza, con cui l'autorità giurisdizionale dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimità costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimità costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte la questione di legittimità costituzionale di due provvedimenti legislativi, di cui il primo non è più in vigore, per essere stato sostituito dal secondo, e di cui il secondo contiene disposizioni a loro volta modificate o soppresse da leggi successive. Gli atti vanno restituiti, in questo caso, al giudice a quo, per le necessarie precisazioni. (Nella specie, erano stati denunciati di incostituzionalità il R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, ed il R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, riguardanti l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi. I dieci articoli di cui si compone il decreto del 1931 risultano espressamente soppressi dagli articoli 1 e 2 del decreto del 1933 e sostituiti, con lo stesso decreto, da altri 13 articoli. Gli articoli 4 e 5, del nuovo testo del 1933, risultano poi il primo modificato ed il secondo soppresso dal R.D. 15 ottobre 1936 n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263.

Norme impugnate

  • legge 11 febbraio 1952, n. 69
  • r.d.l. 2 ottobre 1931, n. 1237
  • r.d. 11 agosto 1933, n. 1183
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, del R.D. il agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e della legge 11 febbraio 1952, n. 69, pro mosso con ordinanza 9 gennaio 1959, del Pretore di Crema nel procedimento penale a carico di Cella Vito ed altri, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959. Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi, udito l'avv. Mario Boneschi, per Cella Vito, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Crema, con l'ordinanza 9 gennaio 1959, ha rimesso al giudizio della Corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al primo ed ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, del R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e della legge 11 febbraio 1952, n. 69, riguardanti i primi due l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi, gli altri il conferimento del grano, dell'orzo, della segala, del granturco e del risone ai "granai del popolo";
punto 2
Considerato che fra i provvedimenti legislativi, per i quali è proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al primo ed ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, è indicato il decreto - legge 2 ottobre 1931, n. 1237 (convertito in legge con modificazioni con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785), il quale non è più in vigore perché i dieci articoli di cui si componeva sono stati espressamente "soppressi" dagli artt. 1 e 2 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, e sostituiti dalle disposizioni 113 di questo ultimo decreto - legge, di cui gli artt. 4 e 5 sono stati modificati e l'art. 5 "soppresso" dal R.D. 15 ottobre 1936, n. 2151 (convertito in legge 7 giugno 1957 n. 1263);
punto 3
Considerato che nell'ordinanza del Pretore di Crema non sono specificate le disposizioni dei provvedimenti legislativi, in essa indicati, rispetto alle quali è proposta la questione di legittimità costituzionale; che, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ordinanza, con la quale l'autorità giurisdizionale dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, debbono essere indicate le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate da illegittimità costituzionale (art. 23 lett. a); che la Corte ha ripetutamente affermato la necessità che tale esigenza sia osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, ordinanze nn. 59 del 1957 e 39 del 1958); che pertanto è necessario rinviare gli atti al Pretore di Crema affinché precisi le disposizioni vigenti per le quali è sollevata la questione di legittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Crema. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULU - GIUSEPPE BRANCA.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze