Sez. 1, Sentenza n. 11080 del 11/06/2004 (Rv. 573547 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Determinazione da parte del giudice - Presupposto - Mancato accordo convenzionale tra le parti sul punto - Conseguenze in tema di censurabilità del mancato esercizio del potere - dovere previsto dall'art. 2233 cod. civ. da parte del giudice.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di determinare il compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. non può essere censurato, ove al tempo stesso non venga dedotto di aver prospettato al giudice di merito che il compenso non era stato oggetto di pattuizione tra le parti, atteso che è questo il primo presupposto normativo del suddetto potere - dovere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)