Sez. 1, Sentenza n. 3854 del 08/08/1978 (Rv. 393421 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NUMERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PREVEDENTE LA NOMINA DI DUE SOLI ARBITRI - NULLITA - PREVISIONE DELLA ELEZIONE DI UN TERZO ARBITRO DA PARTE DEI DUE ARBITRI NOMINATI, IN CASO DI DISACCORDO TRA ESSI - IRRILEVANZA.*
ARBITRATO - ARBITRI - NUMERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PREVEDENTE LA NOMINA DI DUE SOLI ARBITRI - NULLITA - PREVISIONE DELLA ELEZIONE DI UN TERZO ARBITRO DA PARTE DEI DUE ARBITRI NOMINATI, IN CASO DI DISACCORDO TRA ESSI - IRRILEVANZA.*
La clausola compromissoria, che preveda la nomina da parte dei contraenti di due soli arbitri (nella specie: periti liquidatori) e, solo in caso di disaccordo di questi, l'elezione di un terzo arbitro da parte degli stessi, e nulla per contrasto con l'art 809 cod proc civ, che statuisce che gli arbitri debbono essere in numero dispari, giacche questo requisito viene ad essere condizionato all'eventualita di un disaccordo circa la decisione della lite.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)