Sez. L, Sentenza n. 2222 del 28/03/1986 (Rv. 445378 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI POST-CORPORATIVI, TALUNO DEI QUALI RESO EFFICACE "ERGA OMNES" - INTERPRETAZIONE ARTICOLATA SULLA BASE DEL FENOMENO DELLA SUCCESSIONE DI ATTI AVENTI VALORE MERAMENTE NEGOZIALE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CLAUSOLE RELATIVE ALLA DURATA PIÙ BREVE DEL PERIODO DI PROVA PREVISTE DA CONTRATTO "ERGA OMNES" - DEROGABILITÀ DALLA CONTRATTAZIONE SUCCESSIVA DI DIRITTO COMUNE DISPONENTE UN PERIODO PIÙ LUNGO - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI POST-CORPORATIVI, TALUNO DEI QUALI RESO EFFICACE "ERGA OMNES" - INTERPRETAZIONE ARTICOLATA SULLA BASE DEL FENOMENO DELLA SUCCESSIONE DI ATTI AVENTI VALORE MERAMENTE NEGOZIALE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CLAUSOLE RELATIVE ALLA DURATA PIÙ BREVE DEL PERIODO DI PROVA PREVISTE DA CONTRATTO "ERGA OMNES" - DEROGABILITÀ DALLA CONTRATTAZIONE SUCCESSIVA DI DIRITTO COMUNE DISPONENTE UN PERIODO PIÙ LUNGO - DIVIETO.*
Nell'ipotesi di un rapporto di lavoro regolato consecutivamente da una pluralità di contratti collettivi post-corporativi, taluno dei quali reso efficace erga omnes con provvedimento emanato in forza della legge delega 14 luglio 1959 n. 741, l'interpretazione del giudice del merito deve articolarsi, non già sulla base del fenomeno della successione di Atti aventi valore meramente negoziale, bensì sulla base del diverso fenomeno in cui la libera volontà contrattuale trova un limite nella disposizione di legge, cui sono assimilati i contratti collettivi post-corporativi resi efficaci erga omnes, i quali contengono i trattamenti economici e normativi minimi indicati dalla legge delegata nello schema dell'art. 7 della legge delegante n. 741 del 1959. Ne consegue che le clausole relative alla durata più breve del periodo di prova, prevista dall'art. 13 del C.C.n.L. del 15 maggio 1959 esteso erga omnes per i dipendenti del settore del turismo, non è derogabile dalla contrattazione successiva di diritto comune che dispone un periodo più lungo per il patto di prova. (V 5115/81, mass n 415904).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)