Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 38 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7672
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Edilizia economica e popolare
- T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32
- Pagamento dei canoni scaduti ed opposizione a decreto ingiuntivo
- Termini più brevi di quelli previsti dall'art. 641 cod.proc.civ.
- Preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 cost.- precedente decisione di parziale illegittimità
- Riproposizione
- Insussistenza di motivi per una totale, o più ampia, dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Allorché in una precedente decisione della Corte la disposizione impugnata sia stata dichiarata illegittima ma solo in parte, e nella ordinanza di rinvio, con la quale si risolleva la medesima questione, non vengano addotti diversi motivi né nuovi argomenti che valgano a giustificare una totale o più ampia dichiarazione di incostituzionalità, la questione stessa va dichiarata manifestamente infondata. (Nella specie era stata riproposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la stessa questione di legittimità costituzionale, dell'art. 32 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia economica e popolare, già esaminata e decisa nella sentenza n. 159 del 1969, ma senza la prospettazione di nuove ragioni per una estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con quella sentenza nei confronti dei soli commi terzo e settimo della disposizione impugnata, limitatamente alle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissavano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 cod. proc. civ.).
Norme impugnate
- art. 32 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1973 dal pretore di Andria nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari, l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale di Roma e Diomede Savino ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d.28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio.
punto 2
Considerato che questione in tutto identica a quella sollevata con detta ordinanza la Corte ha avuto occasione di esaminare e decidere con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo;
che nell'ordinanza ora in esame non vengono addotti nuovi argomenti né sono prospettati diversi motivi che valgano a giustificare una totale o più ampia dichiarazione d'incostituzionalità della disposizione impugnata.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata dal pretore di Andria, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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