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Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria

Testo in vigore al

Art. 2 Valute estere e lire di conto estero

1. Valute estere sono:

  1. a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;

  2. b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

  3. c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

  4. d) i crediti liquidi ed estinguibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU.

2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.
Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed e' quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane.

3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate, nonche' presso l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3 Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunita economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in societa capogruppo che controllano direttamente societa' operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o societa' finanziari.

3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o societa finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2.

4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi.

5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

Art. 4 Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.24

2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.2411

3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342.5

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342.4

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342.5

Capo II. Relazioni economiche e finanziarie con l'estero)

Art. 5 Liberta' nelle relazioni con l'estero

1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario.

2. I residenti possono tra l'altro:

  1. a) obbligarsi, in conformita alle leggi civili, con i non residenti;

  2. b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero;

  3. c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attivita' o passivita sull'estero, eccettuate le valute estere.

3. I non residenti possono tra l'altro:

  1. a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonche' investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti;

  2. b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi;

  3. c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute;

  4. d) riesportare la valuta estera o nazionale impostata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate;

  5. e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, nonche' dagli altri trattati e accordi internazionali.

4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.

Art. 6 Monopolio e gestione dei cambi

1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi:

  1. a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

  2. b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 10.

2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti:

  1. a) di costituire depositi, esportare e detenere all'estero disponibilita' in valuta o in lire;

  2. b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero;

  3. c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione.

3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a:

  1. a) pareggiare la posizione in cambi;

  2. b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione e nei limiti prescritti;

  3. c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi.

4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformita' alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria.

5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, e alla progressiva integrazione monetaria europea.

6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Art. 7 Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi

1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformita' ai trattati e agli accordi internazionali.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482.

3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

Art. 8 Versamento o cessione delle valute estere

1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le Banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione puo' essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate.

2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia, e delle banche abilitate e' poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario.

3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza.

4. Il Ministro del commercio con l'estero puo' rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni e di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone l'utilizzazione, nonche' autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.

Art. 9 Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari

1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario.

2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accredimento e quello di acquisto.

Art. 10 Deposito dei valori mobiliari esteri

1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, la banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilita', i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi e le convenzioni di deposito.

Art. 11 Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti

1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonche' titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalita' e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle liberta' di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura.

2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.

Art. 13 Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie

1. Per assicurare la stabilita' della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:

  1. a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;

  2. b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;

  3. c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso dell'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte dei pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

2. Possono altresi' essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

  1. a) l'acquisto a titolo oneroso, di valori mobiliari ammessi da non residenti;

  2. b) la concessione di prestiti a non residenti;

  3. c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

  1. a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;

  2. b) l'assunzione di passivita' verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;

  3. c) la vendita a non residenti di diritti su beni mobili siti nel territorio della Repubblica;

  4. d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto puo' essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'italia e, ove non ricorranno particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalita' per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto puo' essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Art. 14 Clausole di salvaguardia CEE

1. E' fatta salva, in caso di difficolta', di minaccia grave di difficolta' o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilita' di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'articolo 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

2. E' parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilita' di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.

Art. 15 Commercio dell'oro greggio

1. L'Ufficio italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

2. La Banca d'Italia puo' liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 GENNAIO 2000, N. 7.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 GENNAIO 2000, N. 7.

5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarra' dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Art. 16 Importazione ed esportazione di merci

1. Sono libere l'importazione e l'esportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente testo unico.

2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci.

3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati.

4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate, quando non diversamente disposto nei provvedimenti di cui ai precedenti commi, dal Ministro del commercio con l'estero. Dette autorizzazioni sono utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.

Capo III. Provvedimenti degli organi valutari, verifiche e sanzioni)

Art. 17 Provvedimenti di portata generale

1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi.

2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalita' di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 18 Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario

1. Il Ministro del tesoro puo' disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o piu' valute di conto valutario. La temporanea sospensione puo' altresi' essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento e' adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessita', puo' conferire apposita delega alla Banca d'Italia.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19 Provvedimenti di portata particolare

1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti di prevedere procedure e modalita' intese a consentire la verifica del puntale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate.

2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con l'estero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate.

3. Il Ministro del commercio con l'estero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per l'emanazione del provvedimento richiesto.

4. Il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.

Art. 20 Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarita' delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarita' e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresi' contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresi' all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizioni degli eventuali casi e controversi relativi ai trasferimenti di cui all'articolo 12.

2. Il Ministro del commercio con l'estero puo' disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformita' delle operazioni alle norme valutarie.

3. Per il trasferimento all'estero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio del l'estero, modalita' e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire l'assolvimento degli eventuali obblighi tributari.

Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 12 e dall'articolo 20, la violazione dei vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione:

  1. a) dal 5 per cento fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire;

  2. b) dal 15 per cento al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire;

  3. c) dal 25 per cento fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 miolioni ma non i 75 milioni di lire;

  4. d) dal 50 per cento fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni di lire.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione.

3. Per le fattispecie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed all'articolo 15, il tentativo e' equiparato alla consumazione.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono altresi' essere inflitte a chiunque agevola il compimento delle relative violazioni ovvero ne ostacola l'accertamento.