Sez. L, Ordinanza n. 7204 del 25/03/2026 (Rv. 678641-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Rapporti tra contratti collettivi di diverso ambito - Contrasto - Superamento - Criteri - Principi di gerarchia e di specialità - Esclusione - Ricerca della volontà effettiva delle parti - Necessità - Conseguenze - Derogabilità in pejus dei contratti nazionali - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Il rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito non è regolato dai principi di gerarchia e specialità propri delle fonti legislative ma dall'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, di modo che anche i contratti territoriali o aziendali, in virtù del principio di cui all'art. 1322 c.c., possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solo la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la computabilità, nella retribuzione utile per il TFR, dell'assegno integrativo introdotto da un accordo aziendale - con la previsione che esso non fosse valido a nessun effetto retributivo - senza procedere a un'interpretazione complessiva della previsione, tale da tener conto del senso dell'intero accordo e da coordinarsi anche con le clausole del vigente c.c.n.l. che definivano la nozione di retribuzione, la base di calcolo del TFR e l'ambito di competenza della contrattazione integrativa).
Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1322, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 11, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 47, Contr. Coll. 29/07/2003 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)