diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 23/06/1972 (Rv. 359310 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359310-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*

Perche sia ammissibile l'istanza di regolamento di Competenza e necessario che la censura rivolta alla sentenza impugnata riguardi direttamente la pronunzia sulla Competenza. (nella specie il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere su ricorso per dichiarazione di fallimento, ordinando la trasmissione degli Atti al tribunale ritenuto competente. Con l'istanza di regolamento di Competenza il ricorrente sosteneva che il tribunale adito avrebbe dovuto respingere la domanda di fallimento, anziche dichiarare la propria incompetenza, e che non avrebbe potuto ordinare la trasmissione degli Atti al tribunale competente. La SC ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza). (V 121'71, mass n 349485; 3565'69, mass n 343752).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)