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Sez. 2, Sentenza n. 6958 del 21/01/1982 Ud. (dep. 14/07/1982) Rv. 154624 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA - AMNISTIA - APPLICAZIONE - DISCIPLINA LIMITATIVA PREVISTA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2 D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - APPLICABILITÀ ALLA SOLA AMNISTIA IMPROPRIA.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154624-01

REATO - REATO CONTINUATO - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA - AMNISTIA - APPLICAZIONE - DISCIPLINA LIMITATIVA PREVISTA DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2 D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - APPLICABILITÀ ALLA SOLA AMNISTIA IMPROPRIA.*

L'ultimo comma dell'art. 2 d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 che limita la possibilità di applicare l'amnistia ai reati riuniti per continuazione si riferisce all'amnistia impropria, mentre in caso di amnistia propria il beneficio può essere liberamente applicato a tutti i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione che siano estinguibili ai sensi del decreto di clemenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)