Sez. 1, Sentenza n. 2036 del 30/11/1983 Cc. (dep. 23/12/1983) Rv. 161906 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DI UNO DEGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 197 COD. PROC. PEN. - IRRILEVANZA - ESTREMI - EFFETTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DI UNO DEGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 197 COD. PROC. PEN. - IRRILEVANZA - ESTREMI - EFFETTO.*
Va esclusa la inammissibilità dell'impugnazione per erronea od omessa indicazione di qualcuno degli estremi indicati nell'art. 197 cod. proc. pen., allorché sia possibile l'individuazione del procedimento in base agli elementi contenuti nella dichiarazione di impugnazione. Ne consegue che l'erronea indicazione nella impugnazione dell'autorità alla quale esso va indirizzato, non ingenerando dubbi sulla reale volontà dell'interessato di impugnare il provvedimento e sulla esatta individuazione del mezzo consentito è del tutto ininfluente ai fini della ammissibilità del mezzo di gravame. (V mass nn 145684, 144327, 099134, Sezioni Unite in riferimento alla mancata indicazione della data del provvedimento impugnato nella dichiarazione di impugnazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)