Sez. 5, Sentenza n. 41142 del 17/10/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220187 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Compimento di atti riservati e individuati su base normativa - Necessità - Fattispecie relativa a dottori e ragionieri commercialisti.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
La condotta del delitto di cui all'art. 348 cod. pen. è integrata dal compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di una apposito provvedimento normativo che, per la professione esercitata dai dottori commercialisti e ragionieri, è costituito dall'art. 1 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto estranee al contenuto tipico della professione di commercialista la compilazione delle dichiarazioni di imposta e le attività rimesse agli amministratori di società commerciali, come la redazione dei bilanci).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)