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Sez. 5, Sentenza n. 4942 del 06/04/2002 (Rv. 553543 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Esenzione ex art. 3, secondo comma, della legge n. 168 del 1982 - Recupero dell'imposta dovuta - Decadenza triennale dell'azione della finanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2002-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553543-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM, l'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per le alienazioni a titolo oneroso di fabbricati destinati ad abitazione non di lusso, è sottoposta alla condizione che l'alienante dichiari nell'atto che il corrispettivo è destinato interamente all'acquisto, da effettuare entro un anno dalla data del trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione. Ne consegue che il termine triennale di decadenza dell'amministrazione dal potere di richiedere il pagamento dell'imposta dovuta, stabilito dall'art. 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (e ora dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), deve farsi decorrere - in applicazione del principio generale secondo cui un termine di decadenza è computabile dal momento in cui sussiste il potere di compiere l'atto cui si riferisce - dallo spirare del termine sopra indicato, concesso al contribuente per il realizzarsi della condizione per il godimento del beneficio, prima del decorso del quale l'attività di controllo dell'ufficio sarebbe del tutto inutile.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 74, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)