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Sez. 1, Sentenza n. 1232 del 07/09/1970 (Rv. 346880 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA NONCHE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346880-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA NONCHE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUFFICIENZA.*

Ove nel ricorso per Cassazione non sia menzionato l'importo della somma versata per il deposito in caso di soccombenza, ma siano indicati il numero e la data della quietanza relativa e l'ufficio del registro ricevente, sussistono dati sufficienti per dare certezza e consentire la verifica dell'avvenuto deposito, per documentare l'adempimento prescritto dall'art 366 cod proc civ ed escludere pertanto la sanzione di inammissibilita. (V 561, 67, mass n 326524).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)