Sez. 1, Sentenza n. 1232 del 07/09/1970 (Rv. 346880 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA NONCHE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA NONCHE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUFFICIENZA.*
Ove nel ricorso per Cassazione non sia menzionato l'importo della somma versata per il deposito in caso di soccombenza, ma siano indicati il numero e la data della quietanza relativa e l'ufficio del registro ricevente, sussistono dati sufficienti per dare certezza e consentire la verifica dell'avvenuto deposito, per documentare l'adempimento prescritto dall'art 366 cod proc civ ed escludere pertanto la sanzione di inammissibilita. (V 561, 67, mass n 326524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)