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Sez. U, Sentenza n. 7452 del 17/06/1992 (Rv. 477794 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Notevole sproporzione fra l'importo offerto dall'impresa assicuratrice al danneggiato e quello liquidato - Condanna dell'impresa al pagamento di una somma all'I.N.A. - Sanzione pecuniaria - Esclusione - Pronuncia giudiziale inclusa nella sentenza a favore del danneggiato - Configurabilità - Impugnabilità da parte dell'obbligato.
Stato
decisa il 1992-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477794-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condanna dell'impresa assicuratrice, in caso di notevole sproporzione (per dolo o colpa grave) fra l'importo da essa offerto al danneggiato e quello liquidato, al pagamento di una somma all'Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo le previsioni dell'art. 3 nono comma del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977 n. 39), non integra una sanzione pecuniaria, irrogabile ed opponibile in base alla disciplina fissata per le pene pecuniarie amministrative (come invece quella di cui ai commi ottavo, decimo ed undicesimo di detto art. 3), ma configura una pronuncia giudiziale, inclusa nella sentenza resa in favore del danneggiato, che l'obbligato può impugnare con i normali mezzi e nei confronti degli originari contraddittori (non nei riguardi dell'I.N.A., il quale è mero destinatario del versamento, non parte nel giudizio di formazione del titolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)