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Sez. 1, Sentenza n. 15566 del 24/07/2015 (Rv. 636537 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cancellazione dall'albo del difensore - Comunicazione presso la cancelleria dell'avviso di udienza - Ritualità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636537-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore che risulti essere stato cancellato dall'albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente eseguita presso la cancelleria della Corte, ex art. 366, comma 2, ultima parte, c.p.c., persistendo l'obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo dell'impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile alcun irrimediabile "vulnus" al diritto di difesa della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)