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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16908 del 27/06/2018 (Rv. 649510 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri di determinazione - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649510-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, è censurabile in sede di legittimità l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito ove questi si sia limitato a richiamare genericamente i criteri utilizzati nelle ipotesi di diffamazione, senza precisare in quali termini l'importo liquidato sia conforme ai criteri medesimi, anche alla luce delle peculiarità del caso concreto. (Principio enunciato dalla S.C. in un giudizio nel quale era stato richiesto il risarcimento del danno conseguente alla lesione della reputazione determinata dalla permanenza della pubblicazione su un sito "internet" di una notizia risalente nel tempo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)