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Sez. 3, Sentenza n. 2782 del 26/10/1973 (Rv. 366328 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - EFFETTI - CONCRETO ACCERTAMENTO DEL GRADO DI COLPA DI CIASCUNO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366328-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - EFFETTI - CONCRETO ACCERTAMENTO DEL GRADO DI COLPA DI CIASCUNO - CONSEGUENZE.*

La presunzione sancita dall'art 2054, comma secondo, cod civ, di concorso uguale di ciascuno dei due conducenti nel danno rispettivamente subito e cagionato nello scontro ha, nel sistema della legge, una funzione meramente sussidiaria, nel senso che ove non sia possibile stabilire concretamente l'esistenza di colpe concorrenti dei conducenti dei veicoli entrati in collisione e la proporzione tra la gravita e l' efficacia causale di ciascuna di esse, il danno subito dalle parti si presume prodotto da colpe pari per intensita ed efficienza causale: con la conseguenza che in tal caso ciascuno dei conducenti, o chi per lui, e obbligato a risarcire la meta dei danni riportati dall'altra parte e, correlativamente, deve sopportare a proprio carico la meta dei danni sofferti. Qualora, invece, siano concretamente accertate le colpe di ciascun conducente, nonche la gravita e la relativa incidenza sullo evento, ciascuno risponde dei danni riportati dall'altro in proporzione della gravita della rispettiva colpa e dell'efficienza della colpa stessa quale concausa dell'evento. (V 2046/71, mass n 352700).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)