Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 03)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Acque pubbliche - Provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso da Tribunale ordinario incompetente “ratione materiae” - Reclamo - Competenza - Tribunale ordinario in composizione collegiale - Sussistenza - Rilievo dell’incompetenza come motivo di reclamo - Necessità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - PRIMO GRADO - In genere. ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI - In genere.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., competente a conoscere del reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 dal giudice monocratico del Tribunale ordinario, incompetente "ratione materiae", è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, dovendosi far valere la sua incompetenza quale motivo di reclamo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)