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Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Testo in vigore al

§ 1. Condizioni per le misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

Art. 21 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.

Art. 22 Insediamento di giovani agricoltori

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:

  1. a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

  2. b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

  3. c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell'allegato I.

Art. 23 Prepensionamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

  1. a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;

  2. b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

2. Il cedente deve:

  1. a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

  2. b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;

  3. c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.

3. Il rilevatario deve:

  1. a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'articolo 22; oppure

  2. b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

4. Il lavoratore agricolo deve:

  1. a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

  2. b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

  3. c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

  4. d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore. Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato I.

Art. 24 Utilizzo di servizi di consulenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda. Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

  1. a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  2. b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Art. 25 Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza nelle aziende agricole nonché di consulenza forestale ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di detti servizi.

§ 2. Condizioni per le misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione

Art. 26 Ammodernamento delle aziende agricole

1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che:

  1. a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e

  2. b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Art. 27 Accrescimento del valore economico delle foreste

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20, lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende forestali al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.

3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Art. 28 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali:

  1. a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

  2. b) riguardanti:

    la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o

    lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;

  3. c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 3 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione16. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle microimprese. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà17.

Art. 29 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

1.

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è concesso per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di trasformazione e/o terze parti.

La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione.

2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per la cooperazione.

Art. 30 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

§ 3. Condizioni per le misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli

Art. 31 Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Tali norme devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

2. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I.

Art. 32 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

  1. a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;

  2. b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;

  3. c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato I.

§ 4. Condizioni per le misure transitorie

Art. 34 Agricoltura di semisussistenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza»), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale.

2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni.

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell'allegato I, per un periodo massimo di cinque anni.

4. Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2013.

Art. 35 Associazioni di produttori

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:

  1. a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

  2. b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

  3. c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato I.

3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.

Art. 35 bis Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

1. Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25 % rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che presentano un piano aziendale.

2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato dopo dodici mesi.

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50 % della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sezione 2. Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Art. 36 Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

  1. a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

    1. i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

    2. ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

    3. iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

    4. iv) pagamenti agroambientali;

    5. v) pagamenti per il benessere degli animali;

    6. vi) sostegno agli investimenti non produttivi;

  2. b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

    1. i) primo imboschimento di terreni agricoli;

    2. ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

    3. iii) primo imboschimento di superfici non agricole;

    4. iv) indennità Natura 2000;

    5. v) pagamenti silvoambientali;

    6. vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;

    7. vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

§ 1. Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

Art. 37 Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata («SAU») ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole18. Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato I. Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.

4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

Art. 38 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Art. 39 Pagamenti agroambientali

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3.

I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

  1. a) il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata;

  2. b) tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato;

  3. c) il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.

4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale. Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato I.

5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.

Art. 40 Pagamenti per il benessere degli animali

1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione. Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato I.