Sez. 1, Sentenza n. 1170 del 14/05/1964 (Rv. 301670 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - RISULTANZA DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - RILEVANZA.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - RISULTANZA DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - RILEVANZA.*
La natura pubblicistica della procedura fallimentare legittima l'accertamento, con i mezzi piu ampi, e anche di ufficio, da parte degli organi fallimentari, di tutto quanto attiene ai presupposti per la dichiarazione di fallimentò da cio deriva che, se pure gli accertamenti eseguiti in Sede di verificazione dei crediti non facciano stato nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, e non precludano in modo assoluto l'attivita di chi nega lo stato di insolvenza, a meno che su qualche credito definitivamente ammesso non sia intervenuta sentenza passata in cosa giudicata, bene le risultanze del processo di verificazione dei crediti possono essere tenute presenti.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)