Sez. 3, Sentenza n. 1738 del 13/02/1992 (Rv. 475690 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Canone - Aggiornamento | Riduzione iniziale del canone annuo - Pattuizione in corrispettivo dell'adempimento da parte del conduttore di una serie di impegni o per agevolare la sua attività economica - Legittimità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Canone - Aggiornamento
Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita una riduzione iniziale del canone annuo pattuito in corrispettivo dell'adempimento, da parte del conduttore, di una serie di impegni e o per agevolare quest'ultimo nel primo periodo della sua attività economica, perché tale clausola non ha lo scopo di eludere surrettiziamente i limiti stabiliti dall'art. 32 della legge sull'equo canone (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall'art. 1 comma nono sexies della legge 5 aprile 1985 n. 118) ma quello di stabilire una regolamentazione del rapporto più aderente alla disponibilità delle parti ed alla realtà del mercato.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)