Sez. 3, Sentenza n. 38344 del 12/09/2001 Cc. (dep. 23/10/2001) Rv. 220798 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Incidente sollevato avverso provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare- Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nei confronti di un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare, che riconoscendo l'insussistenza delle condizioni per l'adozione di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata, è da qualificare come provvedimento di accertamento negativo e, come tale, non suscettibile di esecuzione. (Fattispecie relativa a istanza rivolta alla Corte di cassazione in veste di giudice dell'impugnazione di sentenza resa in tema di estradizione per l'estero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)