Sez. L, Sentenza n. 21647 del 14/10/2014 (Rv. 632793 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri - Montaggio di impalcature o ponteggi - Necessità - Sostituzione con cinture di sicurezza - Sufficienza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare - quando possibile - impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, che sono una misura di carattere generale e imperativo, ma complementare, nel senso che, quando sia comprovata l'impossibilità della concreta realizzabilità del loro utilizzo, il datore di lavoro può essere esonerato dall'obbligo di fornire la protezione delle cinture purché i suddetti impalcati di protezione e parapetti siano idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta dall'alto e non soltanto a facilitare il lavoro o tutt'al più ad attenuare soltanto tale rischio.
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)