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Sez. L, Sentenza n. 21647 del 14/10/2014 (Rv. 632793 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri - Montaggio di impalcature o ponteggi - Necessità - Sostituzione con cinture di sicurezza - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632793-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare - quando possibile - impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, che sono una misura di carattere generale e imperativo, ma complementare, nel senso che, quando sia comprovata l'impossibilità della concreta realizzabilità del loro utilizzo, il datore di lavoro può essere esonerato dall'obbligo di fornire la protezione delle cinture purché i suddetti impalcati di protezione e parapetti siano idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta dall'alto e non soltanto a facilitare il lavoro o tutt'al più ad attenuare soltanto tale rischio.

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)