Sez. 6, Sentenza n. 4326 del 17/12/1985 Ud. (dep. 27/05/1986) Rv. 172845 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - NOZIONE - IN TEMA DI MALVERSAZIONE - DA PARTE DI IMPIEGATO POSTALE - ATTIVITÀ - APERTURA DI LETTERA RACCOMANDATA E SOTTRAZIONE DI ESSA DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE - SUSSISTENZA DELLA MALVERSAZIONE.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - NOZIONE - IN TEMA DI MALVERSAZIONE - DA PARTE DI IMPIEGATO POSTALE - ATTIVITÀ - APERTURA DI LETTERA RACCOMANDATA E SOTTRAZIONE DI ESSA DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE - SUSSISTENZA DELLA MALVERSAZIONE.*
Sussiste reato impossibile soltanto quando l'evento dannoso o pericoloso non possa comunque verificarsi per assoluta inidoneità dell'Azione o per l'insussistenza dell'oggetto. Ne consegue che commette il delitto di malversazione, a cui non può applicarsi l'ipotesi della "impossibilità", l'impiegato postale che, aprendo una lettera raccomandata, ne sottragga l'assegno non trasferibile ivi contenuto in quanto comunque egli può cambiare l'assegno sia presentandolo per il pagamento ad un impiegato di banca compiacente o distratto sia cancellando la dicitura "non trasferibile". (V mass n 103816).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)