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Sez. L, Sentenza n. 8815 del 22/07/1992 (Rv. 478292 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Presupposti - Intenzione del datore di lavoro di ledere la libertà sindacale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478292-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

La condotta antisindacale prevista dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 è caratterizzata dalla idoneità del comportamento del datore di lavoro a impedire o limitare la libertà sindacale: una volta accertata la lesione del relativo interesse mediante la violazione di specifiche disposizioni di legge o di accordi collettivi vincolanti, non è necessaria un'ulteriore indagine circa l'intenzione del datore di lavoro di porre in essere tale lesione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)