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Sez. L, Sentenza n. 5449 del 20/10/1979 (Rv. 402033 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - QUALIFICA DI EX COMBATTENTE - ANNULLAMENTO IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEL DISTRETTO MILITARE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402033-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - QUALIFICA DI EX COMBATTENTE - ANNULLAMENTO IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEL DISTRETTO MILITARE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*

Ha diritto ai benefici combattentistici di cui alle leggi 24 maggio 1970 n 336 e 9 ottobre 1971 n 824 il lavoratore il quale, dopo avere ottenuto, in costanza del rapporto di lavoro, la qualifica di ex combattente dall'autorita militare, se la sia vista annullare dal distretto militare, il cui provvedimento sia stato successivamente annullato dal ministero della difesa, mentre e irrilevante, ai predetti fini, la circostanza che quest'ultima decisione sia intervenuta quando il rapporto di lavoro dell'ex combattente era gia cessata. Infatti, poiche il provvedimento definitivo del ministero costituisce la decisione del ricorso espressamente previsto dalla legge (art 11 comma secondo del DL 4 marzo 1948 n 137 (sulla concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) avverso l'atto con cui il distretto militare ha negato la qualifica di combattente ai fini del diritto ai relativi benefici, tale decisione, investendo obiettivamente l'atto impugnato, ha l'effetto di annullarlo ex tunc, con la conseguente validita del primo riconoscimento.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1948 num. 137 art. 11 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)