Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 252 del 1985
Massime (2)
Massima n. 11124
- Imposte e tasse
- Giudizio tributario di primo grado
- Iscrizione nei ruoli di un terzo del tributo
- Procedura di riscossione
- Potere di sospensione dell'intendente di finanza
- Esclusione del potere di sospensione per l'autorità giudiziaria
- Questione di legittimità costituzionale, sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 c.p.c., dopo l'emanazione dei provvedimenti d'urgenza
- Manifesta inammissibilità.
- dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54.
- cst artt. 24 e 113.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in un procedimento ex art. 700 c.p.c. - in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado, venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo solo all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità giudiziaria. Infatti, la questione è stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., confermando addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - S. nn. 8 e 146/1984.
Norme impugnate
- art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- art. 53 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Massima n. 11125
- Imposte e tasse
- Giudizio tributario di primo grado
- Iscrizione nei ruoli di un terzo del tributo
- Procedura di riscossione
- Potere di sospensione dell'intendente di finanza
- Esclusione per l'autorità giudiziaria
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
- dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 15.
- cst artt. 25 (rectius 24), 53 e 113.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24) 53 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto, la questione - che comunque relativamente all'art. 53 Cost. non risulta pertinentemente sollevata, poiché tale articolo riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non la tutela giurisdizionale del contribuente - è sostanzialmente coincidente con altra già dichiarata infondata, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente regolata dal legislatore ordinario. - S. 63/1982.
Norme impugnate
- art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con ordinanza emessa dal Pretore di Caltanissetta il 12 aprile 1984 (n. sei ordinanze), dal Pretore di Venezia il 6 maggio 1982 e dal Pretore di Caltanissetta il 16 maggio 1984 e il 7 luglio 1984 (n. due ordinanze) rispettivamente iscritte ai nn. da 914 a 919, 1005, 1007, 1079 e 1080 del registro ordinanze 1984 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 348 del 1984 e nn. 13 bis, 32 bis e 34 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che durante la pendenza di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad oggetto accertamenti irpef ed ilor, il contribuente Falzone Angelo chiedeva al Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;
che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 12 aprile 1984 (reg. ord. n. 914 del 1984), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, rispettivamente, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, e attribuendo solo all'intendente di finanza di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità giudiziaria;
che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;
che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con le ordinanze nn. da 915 a 919, 1007, 1009 e 1080 del 1984, meglio indicate in epigrafe;
che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia sollevava la stessa questione, lamentando l'assenza del proprio potere di sospensione e limitando l'impugnativa al solo art. 15 d.P.R. cit., in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte le cause, eccepiva l'inammissibilità della questione sollevata dal Pretore, il quale, avendo confermato ex artt. 702 e 690 cod. proc. civ. i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle cause; nel merito l'interveniente sosteneva la manifesta infondatezza delle questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 ed alle successive ordinanze n. 80, 168 e 198 del 1983.
punto 2
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che la questione di cui alle ordinanze del Pretore di Caltanissetta è stata sollevata dopo che il medesimo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. (e li aveva addirittura confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza manca il prescritto requisito di rilevanza;
che, pertanto, essa deve essere dichiarata inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ordd. nn. 8 e 146 del 1984);
che la stessa questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia è manifestamente infondata in quanto sostanzialmente coincidente con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente regolata dal legislatore ordinario;
che l'art. 53 Cost. riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non la tutela giurisdizionale del contribuente, risultando perciò manifestamente estraneo alle questioni qui esaminate (v. ord. n. 367 del 1983).
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. cit., sollevata in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sentenza n. 63 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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