Sez. 2, Sentenza n. 408 del 07/02/1968 (Rv. 331406 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - E DI ESECUZIONE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA PRESCRITTE - IRRILEVABILITA EX OFFICIO.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - E DI ESECUZIONE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA PRESCRITTE - IRRILEVABILITA EX OFFICIO.*
Le formalita relative alla deduzione ed alla escussione della prova testimoniale sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensi per la tutela degli interessi delle parti e pertanto, qualora la parte, che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza di tali formalita, vi rinunci, espressamente o implicitamente, non opponendosi al compimento dell'atto, o discutendo delle risultanze dello stesso o della Rilevanza rispetto al merito della controversia, la nullita non puo essere rilevata di ufficio dal giudice, dovendosi considerare sanata per effetto di acquiescenza, e sotto questo profilo non puo essere neppure fatta valere in Sede di impugnazione. Conforme alla sentenza n. 2921-66, massima n. 325515.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)