Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 20/10/1976 (Rv. 382393 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - DEL DEBITORE - ESONERO - CONDIZIONI - PROVA - CONTENUTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - DEL DEBITORE - ESONERO - CONDIZIONI - PROVA - CONTENUTO.*
Il debitore puo sottrarsi alla responsabilita per inadempimento, dimostrando che questo e dipeso dall'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, purche egli provi di avere offerto la prestazione stessa nel tempo e nel luogo dovuti. (V 1307/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)