Sez. 5, Sentenza n. 15858 del 14/12/2001 (Rv. 551167 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Spese del giudizio - Liquidazione - A favore dell'ente locale assistito da propri dipendenti - Tariffa forense - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 15, comma secondo bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che, nella liquidazione delle spese a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. Lo specifico riferimento alle spese processuali ed alla riduzione percentuale dei soli onorari di avvocato chiarisce il diritto dell'ente alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l'assistenza tecnica fornita in giudizio dai dipendenti, tra i quali la tariffa forense - approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - comprende, oltre agli onorari, anche i diritti di procuratore (che rappresentano il compenso analitico per l'attività eminentemente formale che il professionista è legittimato a svolgere nel processo), e, ai sensi dell'art. 15 della tariffa medesima, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)