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Sez. 2, Sentenza n. 6573 del 31/03/2015 (Rv. 634794 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE | Delibera che adibisce il cortile a parcheggio e assegna i posti auto - Effetti - Divisione del bene comune - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634794-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE

In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l'area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario, sicché essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1119, Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)