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Sez. 1, Sentenza n. 278 del 20/01/1977 (Rv. 383808 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESISTENZA DI ELARGIZIONI NOTEVOLI AD OPERA DI ALTRE PERSONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383808-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESISTENZA DI ELARGIZIONI NOTEVOLI AD OPERA DI ALTRE PERSONE - RILEVANZA.*

Se, in linea di massima, ai fini della Determinazione e della commisurazione dell'assegno di divorzio, non rileva l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti, ne la circostanza che uno dei coniugi riceva di fatto assistenza da altri congiunti, tuttavia non puo il giudice chiamato a pronunciarsi in merito trascurare la situazione del coniuge che fruisca, con continuita e sicurezza, di rilevanti elargizioni da parte di altre persone, specie se con esso conviventi (nella specie, persone della sua famiglia d'origine).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)