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Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994 (Rv. 486579 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Di terzo - In genere | Debitore - Litisconsorte necessario.
Stato
decisa il 1994-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486579-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Di terzo - In genere

Nel giudizio di opposizione promosso contro il carattere procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, ai sensi degli artt. 602-604 cod. proc. civ., il debitore si trova in posizione di litisconsorte necessario col creditore procedente, trattandosi, nella specie, di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo essa sussistere che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)