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Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 09/12/1992 (Rv. 479957 - 01)

Esecuzione forzata - Pignoramento - Riduzione | Domanda - Proponibilità davanti al giudice dell'esecuzione - Accoglimento o rigetto della domanda non conforme agli interessi delle parti del processo esecutivo - Proposizione di opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Domanda di riduzione proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479957-01

Esecuzione forzata - Pignoramento - Riduzione

La domanda di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 cod. proc. civ. attiene alle misure speciali intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata. Come tale essa deve essere proposta al Giudice dell'esecuzione il quale è il "dominus" dell'espropriazione forzata, anche se la stessa domanda potrà formare oggetto di successiva cognizione in sede di opposizione agli atti esecutivi, ove l'accoglimento o il rigetto di essa non sia conforme agli interessi delle parti del processo esecutivo. Detta domanda non può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, al quale essa è naturalmente estranea.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)